Approfondimento:l'indennità per inabilità temporanea
Al lavoratore che, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, deve astenersi completamente dalla prestazione lavorativa, viene corrisposta una indennità giornaliera dal 4° giorno successivo a quello dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale, sino al giorno della guarigione clinica.
I quattro giorni antecedenti a quelli dal quale viene erogata l'indennità giornaliera sono detti "giorni di franchigia". Durante questo periodo il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro: nel giorno stesso dell'infortunio, il 100% della retribuzione; nei tre giorni successivi, il 60% della retribuzione o anche di più se è previsto nel contratto di lavoro.
L'importo da erogare è calcolato su di una base retributiva diversa a seconda della categoria del lavoratore: per i coltivatori diretti e gli artigiani la base di calcolo è costituita dalla retribuzione minima giornaliera stabilita per il settore dell'industria.
Rispetto alla base retributiva, l'Inail corrisponde: dal 4° al 90° giorno di astensione dal lavoro, il 60%; dal 61° giorno alla fine dell'astensione dal lavoro, il 75%.
La gran parte dei contratti di lavoro prevede a carico del datore di lavoro l'integrazione dell'indennità giornaliera sino al raggiungimento anche del 100% della normale retribuzione.
É sempre possibile chiedere il prolungamento del periodo di temporanea oltre la data di guarigione presunta fissata dall'Inail, producendo appositi certificati medici.
Una volta chiuso il periodo di temporanea, può succedere che, sebbene a distanza di tempo, a causa del medesimo evento lesivo, l'infortunato o malato professionale ricada nello stato di inabilità temporanea assoluta: in tal caso, producendo apposita certificazione medica, il periodo può essere riaperto, con conseguente erogazione della relativa indennità da parte dell'Inail.