28 Gennaio 2015 | Notizie

Approfondimento: la rendita

#Tutela del Lavoro #Tutela del Lavoro
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Con effetto a partire dagli infortuni accaduti e dalle malattie professionali manifestatesi dal 25 luglio 2000, si è passati ad un nuovo regime di indennizzo dei postumi.

Per gli eventi sino al 24 luglio 2000 il regime di indennizzo dei postumi era basato su:

  1. un sistema di valutazione dei postumi riferito all'incidenza sulla sola capacità lavorativa dell'individuo;
  2. un'unica prestazione economica, costituita dalla rendita diretta per inabilità permanente.

Chi ha avuto diritto, per gli eventi sino al 24 luglio 2000, alla rendita diretta per inabilità permanente continua a percepirla, e ad essere sottoposto alle regole stabilite dalla legge per questa prestazione.

Per gli eventi dal 25 luglio 2000 il regime di indennizzo dei postumi è basato su:

  1. un sistema di valutazione dei postumi riferito non solo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'individuo, ma anche e soprattutto al cosiddetto "danno biologico", che comporta un esame sull'integrità psicofisica dell'individuo;
  2. due prestazioni economiche: l'indennizzo in capitale per danno biologico, e la rendita diretta per danno biologico.
     

La valutazione del danno biologico

Il danno biologico è un tipo di valutazione delle menomazioni introdotto nel nostro ordinamento dalle sentenze dei giudici riguardanti il contenzioso sui danni da incidente automobilistico, e che il legislatore ha recepito ed esteso anche ai danni da infortunio sul lavoro e da malattia professionale.

Il danno biologico è costituito da una lesione dell'integrità psicofisica della persona: esso non si riferisce quindi alla sola sfera produttiva e lavorativa, ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, ecc.

In altre parole, il danno biologico si riferisce a tutti gli aspetti ed attività attraverso cui le persone si realizzano.

Rientrano nel concetto di danno biologico, tra gli altri: il danno alla vita di relazione; il danno estetico; psichico; alla sfera sessuale; derivante dalla perdita di opportunità lavorative; esistenziale.

La valutazione del danno biologico dovuto a infortunio sul lavoro o malattia professionale avviene sulla base di una tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.

 

Il rapporto tra vecchio e nuovo regime

Cosa accade se il titolare di una rendita per eventi sino al 24 giugno 2000, subisce successivamente un nuovo infortunio o contrae una malattia professionale?

La legge stabilisce in modo chiaro che i due regimi di valutazione dei postumi non comunicano tra loro: in altre parole non è possibile valutare unitariamente i postumi di eventi sino al 24 luglio 2000 che hanno dato luogo ad una rendita, ed i postumi di eventi che si collocano dal 25 luglio 2000 in poi.

La legge precisa che i postumi dovuti ad eventi sino al 24 luglio 2000 possono essere valutati unitariamente ai postumi dovuti ad eventi successivi solo se:

  1. non avevano dato luogo ad una rendita;
  2. sono "concorrenti" con i postumi dovuti agli eventi successivi (sono dette "concorrenti" quelle menomazioni che interessano organi od apparati con funzionalità sinergiche tra loro; ad es. occhi; cuore-polmoni; polso-gomito).

Per concludere, può quindi capitare che il titolare di una rendita per eventi sino al 24 luglio 2000, in seguito ad un nuovo infortunio o ad una malattia professionale che si collocano nel nuovo regime indennitario, possa percepire anche un indennizzo in capitale per danno biologico, se non addirittura anche una rendita diretta per danno biologico: in quest'ultimo caso, l'interessato percepisce due rendite.

 

La revisione delle rendite

La disciplina che regola le revisione delle rendite è la stessa, sia per le rendite dirette per inabilità permanente, sia per le rendite dirette da danno biologico.

La visita di revisione può svolgersi su iniziativa dell'Inail: in tal caso è denominata "revisione attiva". Se invece la visita di revisione avviene su domanda del titolare della rendita, è denominata "revisione passiva".

Si tratta di una disciplina complessa, della quale riferiamo sinteticamente i termini temporali.

Il periodo entro il quale una rendita da infortunio può essere sottoposta a revisione è costituito da un decennio a partire dal giorno della guarigione clinica (che corrisponde anche alla data di decorrenza della rendita).

All'interno di questo decennio si possono realizzare al massimo 6 visite di revisione: quattro durante il primo quadriennio; una alla scadenza del settennio; una alla scadenza del decennio.

Il periodo entro il quale una rendita da malattia professionale può essere sottoposta a revisione è costituito da un quindicennio a partire dal giorno della guarigione clinica (che corrisponde anche alla data di decorrenza della rendita).

All'interno di questo quindicennio si possono realizzare al massimo 15 visite di revisione: una per ciascun anno.

Regole più complesse sono previste nel caso in cui la rendita risulti composta da menomazioni derivanti sia da infortuni che da malattia professionale.


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