Assegno di inclusione, cos'è e a chi spetta, quanto dura e come funziona. ecco tutte le info
Il Decreto Lavoro appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale riforma il Reddito di Cittadinanza. Dal 1 gennaio 2024 farà il suo esordio l'Assegno di inclusione, una misura destinata ai soli nuclei familiari con disabili, minori e over 60.
Il Decreto Lavoro appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale riforma il Reddito di Cittadinanza. Dal 1 gennaio 2024 farà il suo esordio l'Assegno di inclusione, una misura destinata ai soli nuclei familiari con disabili, minori e over 60. Mentre ai soggetti occupabili, ammessi o esclusi dal nuovo sussidio, è rivolta un'altra misura che invece andrà in vigore dal prossimo 1 settembre: il Supporto per la formazione e il lavoro.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, L'IMPORTO PREVISTO
L’assegno minimo è pari a 480 euro all’anno ed in tutti i casi è esente IRPEF. Il beneficio economico sarà erogato attraverso una «Carta di inclusione». L’importo massimo erogabile sarà di 6.000 euro annui, pari ad un massimo di 500 euro mensili più un eventuale contributo aggiuntivo per l’affitto fino a 280 euro al mese per pagare l’affitto nel caso in cui si sia stipulato un contratto di locazione regolare.
Per i nuclei composti da tutte persone con almeno 67 anni o da 67enni e disabili, l’assegno mensile sale a 630 euro ma l’integrazione per l’affitto scende a 150 euro.
ASSEGNO DI INCLUSIONE, CHI SONO I BENEFICIARI
Per poter richiedere all’Assegno di inclusione, i richiedenti dovranno rispettare nuovi requisiti, non solo al momento della domanda, ma anche per la durata del beneficio:
residenza in Italia di almeno cinque anni di cui gli ultimi due continuativi, anche per i membri del nucleo che rientranti nella scala di equivalenza (la continuità della residenza si intende interrotta per assenze di almeno due mesi continuativi oppure quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto);
ISEE di 9.360 euro;
reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza (base incrementata per chi paga l’affitto fino a un massimo di 3.360 euro all’anno e, se il nucleo è composto da persone tutte di 67 anni o da 67enni con altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito è di 7.560 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza);
patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale, non dovrà superare i 150.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare (escluse navi, imbarcazioni e veicoli di cilindrata elevata) non potrà superare i 30.000 euro;
patrimonio mobiliare non superiore a 6mila, più altri 2mila euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo (i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.
LA SCALA DI EQUIVALENZA ACQUISCE PUNTEGGIO SE CI SONO CASI DI DISABILITÀ
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base 1, è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2 ed ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo per il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico né per i periodi di interruzione della residenza in Italia.
COME RICHIEDERE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE
L’Assegno di inclusione potrà essere richiesto online all’INPS. Il sussidio sarà erogato in automatico ma bisognerà presentare domanda. Avrà una durata di 18 mesi, e dopo una pausa di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12 mesi.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
L'ACCESSO È VINCOLATO ALL'ISCRIZIONE AL SIISL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Per accedere al nuovo sussidio sarà necessario iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e, dopo la convocazione presso il Centro per l’Impiego (entro 120 giorni), aggiornare ogni tre mesi la propria posizione presso patronati o servizi sociali e centri per l’impiego.
I nuclei beneficiari dell’Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (entro 60 giorni). Sono obbligati alla procedura i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Sono esentati i non occupabili (disabili, minori, ultrasessantenni).
ASSEGNO DI INCLUSIONE, L'OBBLIGO DI ACCETTARE UN'OFFERTA DI LAVORO FINO A 80 KM DAL DOMICILIO
Per i componenti occupabili del nucleo – ossia coloro che hanno una età compresa tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili” – è fatto obbligo, a pena la decadenza dal beneficio, di accettare un’offerta di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale se almeno al 60% dell’orario a tempo pieno) con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, o se a tempo determinato (anche in somministrazione) fino a 80 km dal domicilio.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso per la durata del contratto.Ad ogni modo, i percettori del Reddito e della Pensione di Cittadinanza mantengono il beneficio fino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.