Categorie protette e diritti dei lavoratori invalidi
La legge 68/99 tutela le categorie protette, ovvero gli invalidi civili con un'invalidità superiore al 46%, e gli invalidi del lavoro con un'invalidità superiore al 34%. Rivolgiti al Patronato per tutte le info
𝐋𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟔𝟖/𝟗𝟗 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐭𝐭𝐞, 𝐨𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝟒𝟔% 𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝟑𝟒%.
Nella categoria dei disabili rientrano anche i non vedenti, non udenti, invalidi di guerra e invalidi di servizio.
CHI PUÒ CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Possono chiedere l'iscrizione alle categorie protette e l'inserimento nel collocamento mirato anche le seguenti categorie individuate dalla Legge 68/99 che ne prevede la tutela:
i coniugi superstiti di deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio nelle pubbliche amministrazioni,
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
figli e coniugi di grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio e
profughi italiani rimpatriati
I DIRITTI DELLE CATEGORIE PROTETTE
iscrizione alle liste di collocamento mirato provinciali;
accesso alle quote di riserva presso aziende pubbliche e private;
partecipazione ai concorsi delle pubbliche amministrazioni, con la richiesta preventiva di strumenti e ausili idonei a facilitare la prova d’esame;
esonero dalla prova preselettiva nei concorsi pubblici per chi ha un’invalidità superiore all’80%;
precedenza nelle graduatorie in caso di pari merito (solo alcune tipologie di categorie protette);
retribuzione uguale a quella degli altri lavoratori;
mansioni compatibili con la disabilità e la capacità residua del lavoratore invalido.
Il lavoratore assunto nell’ambito delle categorie protette ha diritto a percepire una retribuzione uguale a tutti gli altri dipendenti.
𝕃𝕒 𝕃𝕖𝕘𝕘𝕖 𝟞𝟠/𝟡𝟡 𝕖𝕧𝕚𝕥𝕒 𝕕𝕚𝕤𝕔𝕣𝕚𝕞𝕚𝕟𝕒𝕫𝕚𝕠𝕟𝕚 garantendo ai lavoratori invalidi lo stesso trattamento economico di tutti gli altri dipendenti e quindi pari dignità.
MANSIONI COMPATIBILI CON LA DISABILITÀ
Il lavoratore disabile deve essere assegnato a mansioni compatibili con le sue minorazioni, quindi il datore di lavoro non può chiedergli una prestazione non compatibile con le sue residue capacità lavorative.
Questo significa che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di essere adibito alle mansioni incompatibili con il suo handicap senza incorrere in sanzioni.
VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI
In caso di aggravamento delle condizioni del lavoratore o di modifica dell'organizzazione del lavoro, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono richiedere una verifica della compatibilità delle mansioni. Il datore di lavoro dovrà assegnare mansioni sempre compatibili alla condizione di disabilità, e il lavoratore anche in caso di assegnazioni inferiori avrà diritto a mantenere la retribuzione.
Qualora il datore di lavoro non dovesse reperire mansioni idonee, avrà la possibilità di licenziamento.