Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità, domande fino a marzo 2023
Il Patronato Inac vi ricorda che entro il 31 marzo 2023 i nostri operatori in tutte le sedi d'Italia sono pronti ad accogliervi per presentare la richiesta relativa all’anno 2023
Il contributo è introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella circolare n. 39 del 10 marzo 2022.
Inps fa sapere che una volta trasmessa la domanda e completata la protocollazione, sarà disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, COME PRESENTARE DOMANDA
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).
Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale.
CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI, L'ITER DELLA RICHIESTA
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.
PER PRESENTARE LA DOMANDA È NECESSARIO MUNIRSI DI ATTESTAZIONE ISEE 2023
L' Inps ricorda che ai fini dell’accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.