Dis-coll: la nuova indennità per i lavoratori a progetto e collaboratori
Il D. Lgs. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2015, poi prorogato più volte dal legislatore, sino a divenire strutturale con la legge sul lavoro autonomo (ex art. 7 della legge 81/2017), un’indennità di disoccupazione specifica per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori a progetto in relazione a cessazioni dell’attività lavorativa intervenute a partire dal 1° gennaio del 2015.
Ne restano esclusi i pensionati, i soggetti titolari di partita IVA, gli amministratori e i sindaci delle società, i partecipanti a collegi e commissioni, gli amministratori locali.
Per ottenere l’indennità, i soggetti interessati devono possedere congiuntamente tutti i requisiti di seguito elencati:
- Perdita involontaria del rapporto di lavoro;
- Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS;
- assenza di partita IVA;
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente il periodo di disoccupazione e fino all’evento stesso. A partire dal 5/09/2019 tale requisito è stato ridotto ad un mese (es. licenziamento 20 maggio 2020: periodo interessato 1 gennaio 2019-20 maggio 2020)
L’importo mensile della DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui questo risulti pari o inferiore ad €1.221,44 euro (importo soglia per l’anno 2019). Qualora risultasse superiore, la misura della DIS-COLL è pari al 75% dell’ importo soglia (cioè € 916,08), incrementata di una somma pari al 25% calcolato sulla quota eccedente.
Così come per la NASpI, l’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare per il 2019 l’importo massimo mensile di € 1.328,76.