Disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è una prestazione a cui hanno diritto i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Spetta a operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, operai agricoli a tempo indeterminato che risultano iscritti solo per parte dell’anno
I requisiti per accedere alla prestazione sono:
- Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’anno a cui si riferisce la domanda;
- Anzianità assicurativa di almeno due anni;
- N. 102 giornate agricole nel biennio formato dall’anno a cui si riferisce la domanda e l’anno precedente.
Importo
- l’indennità viene erogata per un numero di giornate annue pari a quelle lavorate entro il limite di 365 (366 per gli anni bisestili) detratte le giornate lavorate a qualsiasi titolo e quelle già indennizzate a titolo di altro sostegno al reddito;
- la misura è pari al 40% del salario medio convenzionale valido per la provincia di appartenenza, o della retribuzione effettiva percepita qualora superiore. Dall’importo così calcolato va detratto il 9% per ogni giornata indennizzata a titolo di contributo di solidarietà.
- La percentuale erogata agli operai agricioli a tempo indeterminato è del 30% e non è applicato il contributo di solidarietà.
Con la disoccupazione agricola, in presenza dei prescritti requisiti, è possibile richiedere anche l’Assegno al Nucleo familiare.
La domanda si presenta solo per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo al quale si riferisce la prestazione