28 Gennaio 2015 | Notizie

Gli infortuni sul lavoro

#Tutela del Lavoro #Tutela del Lavoro
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Con parole molto semplici possiamo dire che si ha un infortunio sul lavoro quando un lavoratore, durante la prestazione lavorativa, subisce un incidente.

 

In realtà, la definizione di infortunio sul lavoro dettata dalla legge ed arricchita dalle sentenze dei giudici, è piuttosto complessa. Essa comprende fattori di carattere oggettivo, riferiti cioè alla specifica attività lavorativa, all'ambiente in cui si svolge quella attività lavorativa, alle attività accessorie al lavoro di per sé considerato; sia di fattori di carattere soggettivo, riferiti cioè al lavoratore ed al suo comportamento.

Non tutti gli infortuni sono oggetto di tutela. La legge tutela solo i lavoratori che subiscono infortuni con le seguenti caratteristiche:

a) che siano accaduti "in occasione di lavoro";

b) che siano dovuti a "causa violenta";

c) che abbiano procurato al lavoratore, come conseguenza minima, la necessità di astenersi dal lavoro per più di tre giorni (cosiddetta "idoneità lesiva").

L'infortunio deve essere accaduto durante il lavoro, inteso come qualsiasi situazione ricollegabile, in modo diretto o indiretto, alla prestazione lavorativa.

La nozione di "causa violenta" è molto complessa. Possiamo riassumerla così: è necessario che sia intervenuto un fattore che, pur presente nell'ambiente di lavoro, è estraneo all'abituale svolgimento della mansione del lavoratore; tale fattore deve aver agito con azione rapida ed intensa, in un momento ben preciso e determinabile. La lesione subita dal lavoratore deve inoltre essere compatibile con l'oggetto o il contesto dell'incidente (se cade un peso sul piede e si lamenta una persistente emicrania è difficile dimostrare un collegamento tra le due cose).

Insomma, deve essere accaduto qualcosa che ha alterato il normale svolgimento dell'attività lavorativa: può trattarsi di un fattore traumatico (come un guasto ad un attrezzo, o una perdita di equilibrio con relativa caduta), di un fattore termico (un colpo di sole o di freddo) o elettrico, di un fattore psichico, di uno sforzo fisico abnorme rispetto al normale uso della forza.

Si ha causa violenta anche quando si contrae un virus: è vero che ne consegue una malattia, ma questa non è dovuta alla prolungata esposizione ad agenti patogeni, bensì al contatto tra virus e lavoratore.


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