La naspi
La NASpI è stata introdotta dal D. Lgs. 22/2015 per tutelare gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione che si sono verificati dal 1° maggio 2015. Questa nuova tipologia di ammortizzatore sociale sostituisce integralmente sia l’ASpI che la miniASpI.
Chi può usufruirne?
In presenza di determinati requisiti, possono beneficiare della NASpI i lavoratori dipendenti, nonché gli apprendisti, i soci di cooperativa e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Ne restano esclusi i dipendenti pubblici se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ne restano altresì esclusi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che possono continuare a percepire l’indennità di Disoccupazione agricola.
Sono esclusi dalla NASpI anche i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
Quali requisiti sono richiesti?
Per ottenere l’indennità NASpI i lavoratori interessati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontaria ( sono ad esempio esclusi i lavoratori dimissionari, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa);
2) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
3) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
A quanto ammonta la NASpI?
L’importo mensile della NASpI corrisponde al 75% della Retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni nei casi in cui la stessa risulti inferiore o uguale ad € 1.221,44 (importo relativo all’anno 2019). Qualora la Retribuzione media mensile fosse superiore ad € 1.221,44, l’importo mensile della NASpI corrisponde al 75% di detto importo (cioè € 916,08) cui si somma il 25% calcolato sulla quota eccedente di retribuzione media mensile.
In ogni caso, per l’anno 2019 l’indennità non può essere erogata per un importo superiore ad € 1.328,76.
A partire dal 4° mese di percezione l’importo spettante viene ridotto del 3% per ogni mese.