Maternita',paternita' e congedo partentale: nuove disposizioni
Le novità previste nel D.lgs. 105/22.
Con il D.Lgs. 105/2022 sono state apportate alcune modifiche al cd. TU genitorialità (D.Lgs. 151/2001), al fine di dare attuazione alla direttiva UE 1158/2019 che è finalizzata ad agevolare la conciliazione del lavoro con la vita privata dei genitori garantendo maggiore cura dei figli ed una maggiore condivisione di responsabilità tra i genitori stessi.
Tutte le novità che la modifica normativa comporta, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. in argomento ovvero dal 13/08/2022.
Con il messaggio n. 3066/2022 l’Inps ha informato che le indicazioni operative faranno parte di apposita circolare che sarà pubblicata successivamente.
CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Il periodo di astensione dal lavoro per il padre è di 10 giorni lavorativi (aumentati a 20 in caso di parto plurimo) da usufruire, anche in caso di morte perinatale del figlio, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi dopo la nascita (non più quindi solo entro i 5 mesi successivi alla nascita).
Tale congedo:
• non è frazionabile ad ore ma è fruibile anche non continuativamente;
• viene applicato anche in caso di adozione o affidamento;
• è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre;
• è compatibile con il “congedo di paternità alternativo” (come rinominato il vecchio “congedo di paternità” che non è stato nel merito modificato) cui ha diritto il padre in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono.
Il padre deve comunicare per iscritto (o utilizzando le procedure informatiche aziendali) al datore di lavoro i giorni in cui intende usufruirne con un anticipo di almeno 5 giorni.
Per tali periodi di congedo spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
LAVORATRICI AUTONOME
Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca, viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità anche per periodi precedenti i due mesi anteriori al parto, in caso di gravidanza a rischio.
È necessario l’accertamento medico della ASL, analogamente a quanto avviene per la maternità anticipata delle lavoratrici dipendenti.
CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI
Fino al 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso nella famiglia (in precedenza era sino al 6° anno) i periodi indennizzabili al 30% della retribuzione sono:
• 3 mesi per la madre, non trasferibili all’altro genitore;
• 3 mesi per il padre, non trasferibili all’altro genitore;
• ulteriori 3 mesi per entrambi i genitori – in alternativa tra loro - per un massimo complessivo di 9 mesi (in precedenza era 6).
I limiti massimi sono rimasti gli stessi, ma da godere entro il 12° anno di vita del figlio (o ingresso nella famiglia):
• 6 mesi per la madre;
• 6 mesi per il padre (elevabile a 7 qualora si astenga per almeno 3 mesi continuativi o frazionati);
• 10 mesi per entrambi i genitori complessivamente (11 nel caso in cui il padre si astenga per almeno tre mesi);
• 11 mesi (in precedenza era 10) per genitore solo (per tale si intende anche il genitore unico affidatario per provvedimento del giudice) di cui 9 (in precedenza era 6) indennizzabili al 30%.
Per i periodi ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, sempre fino al 12° anno di vita del figlio (in precedenza fino all’8° anno di età), è dovuta l’indennità del 30% solo se il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO.
CONGEDO PARENTALE GESTIONE SEPARATA
Entro il 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso nella famiglia (in precedenza entro il 3° anno) per gli iscritti alla Gestione Separata sussiste il diritto a:
• 3 mesi di congedo indennizzato per ciascun genitore, non trasferibile all’altro genitore;
• ulteriori 3 mesi per entrambi i genitori – in alternativa tra loro - per un massimo complessivo di 9 mesi (in precedenza era 6).
CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI
Viene esteso anche al padre lavoratore autonomo il diritto al congedo parentale, quindi ciascuno dei genitori può fruire di un periodo massimo di 3 mesi di congedo, entro il primo anno di vita del figlio.
L’Inps, nel messaggio citato ha chiarito che fino al rilascio dell’apposita procedura, sarà possibile usufruire dei congedi, come sopra descritti, presentando domanda diretta al datore di lavoro per i dipendenti ed astenendosi dal lavoro per gli autonomi, provvedendo in un secondo momento alla regolarizzazione presentando domanda telematica all’Inps.