03 Giugno 2020 | Notizie

Prende forma la regolarizzazione inserita nel dl rilancio

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Agricoltori, Colf, Badanti l'INPS inizia a fare chiarezza

Regolarizzazione braccianti, colf e badantidomande al via. Le istruzioni INPS arrivano con la circolare numero 68 del 31 maggio 2020 per i datori di lavoro che vogliano procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro che possiamo definite in nero di cittadini italiani o stranieri (principalmente braccianti, colf e badanti) secondo quanto stabilito dalla sanatoria di cui all’articolo 103 del decreto Rilancio.

La circolare per presentare, a partire da oggi 1° giugno, la domanda per regolarizzare rapporti di lavoro in nero, arriva successivamente al decreto attuativo del 27 maggio 2020 a firma del ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presente nell’allegato 1 alla stessa circolare INPS.

Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la circolare con le istruzioni INPS per presentare domanda di regolarizzazione per braccianti, colf e badanti da parte di datori di lavoro italiani o stranieri dell’Unione europea o con regolare permesso di soggiorno. Ricordiamo che per presentare le domande c’è tempo fino al 15 luglio 2020.

Regolarizzazione braccianti, colf e badanti: requisiti

Per la regolarizzazione di braccianti, colf e badanti la circolare INPS riepiloga primariamente quelli che sono i requisiti come previsto dall’articolo 103 del decreto Rilancio.

In particolare la norma è rivolta ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ma anche ai datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni.

In particolare i requisiti per poter fare domanda per la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari sono indicati non solo nel decreto Rilancio, ma anche nel decreto interministeriale del 27 maggio 2020 “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro”.

Come precisa INPS nella circolare numero 68 del 31 maggio, il decreto Rilancio circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Si comprende pertanto perché si è parlato primariamente di regolarizzazione di braccianti, colf e badanti. I settori di attività per i quali possono essere presentate a partire da oggi 1° giugno le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sono identificati con i codici Ateco presenti nell’allegato 1 del decreto del 27 maggio 2020 che INPS nella circolare riporta (allegato 2) e che noi inseriamo alla fine di questo paragrafo.

Per le attività di assistenza alla persona sono da equiparare ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune persone giuridiche quali:

  • le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari);
  • le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi;
  • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le comunità senza fini di lucro rientrano anche le case-famiglia per:

  • soggetti portatori di disabilità;
  • il recupero dei tossicodipendenti;
  • per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri;
  • le comunità focolari;
  • le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Sono esclusi invece:

  • gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
  • i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.

La circolare INPS precisa che la norma per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso, nel caso di colf e badanti, quindi di lavoro domestico, non trova applicazione per rapporti in somministrazione dal momento che gli stessi sono disciplinati da norme specifiche in merito.

Per presentare domanda per la regolarizzazione di braccianti, colf e badanti è necessario che il rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio in data precedente al 19 maggio 2020, giorno in cui è entrato in vigore il decreto Rilancio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre a risultare in essere alla data di presentazione della domanda stessa.

La durata del rapporto di lavoro subordinato deve essere riportata nella domanda di regolarizzazione.


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