Quota 103, contributi età e categorie per la pensione anticipata flessibile
La nuova agevolazione stabilisce entro il 31 dicembre 2023, il raggiungimento di condizioni previdenziali più gravose, ma un’anzianità anagrafica inferiore rispetto alle versioni precedenti di Quota 100 e Quota 102. Chi può beneficiare di questa opzione?
Quota 103, contributi età e categorie per la pensione anticipata flessibile.
La nuova agevolazione stabilisce entro il 31 dicembre 2023, il raggiungimento di condizioni previdenziali più gravose, ma un’anzianità anagrafica inferiore rispetto alle versioni precedenti di Quota 100 e Quota 102. Chi può beneficiare di questa opzione? Quali sono i requisiti per poter accedere alla pensione anticipata agevolata?
Si chiamerà «pensione anticipata flessibile» e consentirà, per il solo 2023, di andare in pensione con 41 anni di contributi unitamente a 62 anni di età anagrafica ai lavoratori iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, compresa la Gestione Separata.
La «pensione anticipata flessibile» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022 o che li matureranno tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 (trattasi, infatti, di misura «sperimentale» destinata a durare solo nel 2023).
QUOTA 103, IL TETTO MASSIMO ALL'IMPORTO LORDO
Il nuovo trattamento è una sorta di evoluzione della «quota 100» perché ne mutua tutte le peculiarità anche se con una differenza: c’è un tetto all’importo lordo conseguibile di 2.818€ mensili, cioè circa 2.100€ netti.
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi si possono cumulare gratuitamente anche i periodi temporalmente non coincidenti accreditati in tutte le gestioni Inps con la sola esclusione dei contributi versati presso le casse professionali.
La pensione non potrà eccedere la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè 2.818€ lordi al mese sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge Fornero» per la pensione di vecchiaia. Vale dire sino all'età di 67 anni più incrementi per l’adeguamento all’aspettativa di vita.
Come per la quota 100 e quota 102 la pensione anticipata flessibile prevede un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile») di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la generalità dei lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di sei mesi per il pubblico impiego.
QUOTA 103, LE CATEGORIE
Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la finestra per i lavoratori del settore privato si aprirà il 1° aprile 2023, mentre per il pubblico impiego il 1° agosto 2023.
Per il comparto scuola la finestra di chi ha i requisiti al 31.12.2022 o al 31.12.2023 si aprirà il 1° settembre 2023. A tal fine si prevede la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio al 28 febbraio 2023.
INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
Si conferma anche per la «pensione anticipata flessibile» il divieto di cumulo della prestazione pensionistica con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell’età di 67 anni con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ lordi l’anno.
CRISTALLIZZAZIONE DEI REQUISITI
Chi ha i requisiti di 62 anni e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà esercitare il diritto ad andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Come per la «quota 100», infatti, il diritto si cristallizza e, pertanto, potrà essere utilizzato anche nel 2024 o anche successivamente.