16 Maggio 2023 | Notizie

Reddito di cittadinanza, dal 31 agosto cessa per gli occupabili con isee fino a 6 mila euro annui

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Le previsioni del DL 48 2023 guardano al superamento del Reddito di Cittadinanza, che in attesa del passaggio definitivo alle nuove misure in calendario dal 2024, mette in campo un regime transitorio

Le previsioni del DL 48 2023 guardano al superamento del Reddito di Cittadinanza, che in attesa del passaggio definitivo alle nuove misure in calendario dal 2024, mette in campo un regime transitorio.

REDDITO DI CITTADINANZA FINO AL 31 DICEMBRE SOLO PER CHI HA I REQUISITI
I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza continueranno a ricevere le somme spettanti non oltre il 31 dicembre 2023 solo se già inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale come previsto dal percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 

Per coloro che non hanno i requisiti  il limite  scade a fine agosto 2023. Si attende un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ( obbligatoria entro  il 4 luglio 2023),  con cui saranno stabilite le modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza. 
Inoltre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale , l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni già previste.

FINE REDDITO DI CITTADINANZA DAL 1 SETTEMBRE, ECCO IL REGIME TRANSITORIO
Infatti La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha  stabilito che già dal 1 settembre 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC. Il testo normativo divide in due tipologie La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico:
➡️famiglie con componenti  disabili o minori o over 60,  con ISEE fino a 9360 euro annui 
➡️famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare  (tra i 18 e i 59 anni ) con  ISEE fino a 6000 euro annui.
Il Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura avranno diritto:
➡️Per le prime nulla cambia fino a fine anno, il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione di durata 18 mesi, rinnovabili;
➡️per le seconde  il 31 agosto 2023 il RDC cessa e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro con durata massima 12 mesi.

Un decreto ministeriale dovrà chiarire già nelle prossime settimane le modalità di attuazione e di domanda.

REDDITO DI CITTADINANZA, L'OBBLIGO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO PER I BENEFICIARI
L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno, istituisce il  Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO, CHI PUÒ FARE DOMANDA
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
➡️dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui;
➡️dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione  ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro, tra cui disabili, caregivers, soggetti con malattie oncologiche, e su base volontaria.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CUI È TENUTO IL RICHIEDENTE
Il richiedente è convocato presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
➡️ rivolgersi almeno a tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione;
➡️l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);
➡️iscriversi alla nuova piattaforma SIISL (in corso di predisposizione da parte del Ministero del Lavoro, Inps e altri enti coinvolti) dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali;
➡️Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.

CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o  a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità.
Ogni 90 giorni l'interessato deve confermare, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative  In mancanza di conferma il  contributo viene  sospeso.

LE SANZIONI PREVISTE PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME
Fino alla data di entrata in vigore del decreto   ministeriale attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza. 
Il decreto lavoro prevede da quella data  l’inasprimento delle sanzioni e in particolare:
➡️in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni. 
➡️In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.

 


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