26 Aprile 2023 | Notizie

Decreto lavoro, tutte le novità in arrivo su sicurezza, garanzia inclusione, assunzioni ed altre

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Lo schema del decreto da 43 articoli che attende l'approvazione del Consiglio dei Ministri prevede modifiche normative che puntano alla sostituzione del reddito di cittadinanza, con misure di sostegno e Inclusione lavorativa

Decreto Lavoro, lo schema del decreto da 43 articoli che attende l'approvazione del Consiglio dei Ministri prevede modifiche normative che puntano alla sostituzione del reddito di cittadinanza, con misure di sostegno e Inclusione lavorativa, oltre che adempimenti dei datori di lavoro e tutela della sicurezza. Alcune misure potrebbero entrare in vigore già nel 2023.

La principale novità, che occupa i primi dieci articoli è la definizione della nuova misura di sostegno contro la povertà e per l'inclusione lavorativa declinata in tre diverse misure: Garanzia per l'inclusione, Garanzia di attivazione lavorativa e prestazione di accompagnamento al lavoro. Ma sono presenti anche altre novità, dalle causali più ampie per i contratti a termine fino a 24 mesi, sorveglianza sanitaria per i lavoratori domestici e innalzamento a 3mila euro della soglia di deducibilità dei contributi previdenziali versati dai datori di lavoro.
A questo si aggiunge la diminuzione delle sanzioni per omesse ritenute semplificazione delle comunicazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro, le semplificazioni in materia di lavoro sportivo dilettantistico, un nuovo incentivo per l'assunzione di under 30  iscritti al programma Garanzia Giovani.

DECRETO LAVORO, COSÌ SI SUPERA IL REDDITO DI CITTADINANZA
GARANZIA DI INCLUSIONE - GI
La bozza presentata presenta la Garanzia di Inclusione come misura che dovrà sostituire il Reddito di cittadinanza come contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

È previsto un contributo economico di 500 euro mensili per un singolo, parametrato alla scala di equivalenza familiare, cui si accede con ISEE non superiore a 7.200  euro.

Andra richiesto all'INPS  e avrà durata di 18 mesi + 12 dopo un mese di stop.
A tale proposito, è prevista la  firma di un patto per l'inclusione sociale, con obblighi di lavoro e di formazione per i componenti maggiorenni e minorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In mancanza del Patto si perde il contributo.

Il decreto indica che è previsto l'obbligo per i beneficiari di accettare offerte di lavoro, a tempo indeterminato o determinato di  almeno un mese, a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% del tempo pieno. Se l'offerta di lavoro è superiore ad un mese la Garanzia è sospesa d'ufficio per la durata del contratto.

PRESTAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  -PAL
Per i nuclei familiari che da settembre perdono il reddito di cittadinanza  e che hanno già sottoscritto un patto per il lavoro scatterà la possibilità di richiedere un' indennità di 350 euro   compatibile con redditi da lavoro fino a 3mila euro, attiva fino al 31 dicembre 2023, sempre che siano presenti i requisiti richiesti già per il RDC.

GARANZIA ATTIVAZIONE LAVORATIVA  -  GAL 
Infine la terza misura di sostegno economico sarà riconosciuta dall'INPS alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE,  non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare ad un massimo di due persone, condizionata alla firma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego che dovranno convocare gli interessati entro 120 giorni. L'importo per il primo beneficiario è di 350 euro , per il secondo di 175 euro, per 12 mensilità.

DECRETO LAVORO, MODIFICHE AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
Tra le nuove norme indicate dalla bozza del Decreto Lavoro sono state inserite anche modifiche al Testo Unico per la sicurezza. Tra queste troviamo:

  • aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;
  • implementazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro anche attraverso ausiliari di polizia giudiziaria, in possesso di specifiche competenze tecniche  per la valutazione del c.d. rischio biologico;
  • obbligo di nomina del medico competente ogniqualvolta il Documento di  valutazione rischi lo suggerisca;
  • obbligo di sorveglianza sanitaria INAIL ex art 41 d.lgs 81/2008 per i lavoratori domestici che lo richiedano, interamente a carico INAIL
  • obbligo di richiedere la cartella sanitaria del lavoratore rilasciata dal precedente datore di lavoro;
  • formazione specifica per i datori di lavoro per l'utilizzo di proprie attrezzature;
  • sostegno economico ai familiari in caso di decesso di studenti durante attività formative;
  • estensione tutela Inail agli studenti e a tutto il  personale della scuola e della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore;
  • adeguamento degli indennizzi del danno biologico, sia in capitale sia in rendita, disposto tramite la sostituzione delle relative tabelle attualmente vigenti;
  • adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail ai disabili che non hanno diritto al collocamento obbligatorio, da parificare  all'età pensionabile (67 anni);
  • finanziamento  per il funzionamento dell’INAIL, in considerazione dell’incremento delle prestazioni erogate, con reclutamento di 180 unità di personale anche tramite concorso.

ASSEGNO UNICO, APE SOCIALE, RICONGIUNZIONE
Nel capo III del testo troviamo anche

  •  la maggiorazione dell’Assegno unico universale (AUU) per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i nuclei ove, al momento della presentazione della domanda sia  presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
  • A partire dal 2023, si parificano a tre identici termini di presentazione  31 marzo, 15 luglio e 30 novembre, le domande per l'accesso all'APE sociale e per il pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci", per consentire un accesso più tempestivo alla pensione. Attualmente, per i lavoratori precoci sono previsti annualmente soltanto due scadenze.
  •  si modifica la disciplina della ricongiunzione  sostituendo il rendimento attualmente pari al 4,5% annuo, con un rendimento in linea con quello del sistema contributivo, ovvero la media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • si attenuano le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento, che scendono dai limiti minimi e massimi pari a  10-50 mila euro,  ai limiti di una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte l'importo della violazione.  
  • Si innalza da euro 1.549,37 a euro 3.000 il limite  di deduzione, dal reddito complessivo IRPEF, dei contributi previdenziali  per i lavoratori domestici  e assistenti familiari. 

GLI INTERVENTI NEL LAVORO SPORTIVO
Il testo interviene con nuove modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 sul lavoro sportivo per semplificare e uniformare gli adempimenti  a carico dei datori di lavoro sportivi. In particolare   la comunicazione ai centri per l’impiego  dei  rapporto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e  continuative, viene uniformata al sistema Unilav  e i dati saranno inviati al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche.   Ugualmente  il Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative andrà depositato in forma telematica presso un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

DECRETO LAVORO, I CONTRATTI A TERMINE E L'INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI
I contratti a termine
L’articolo 35 incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine modificato dal decreto “dignità” con forti limitazioni per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi. La norma consente la stipula di contratti superiori ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, se giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale .
In caso di mancato esercizio di tale delega da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive,  dovranno essere preventivamente certificate presso una delle sedi delle commissioni di certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003. Infine è possibile derogare ai 12 mesi per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

 


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